Assemblea federale: il potere legislativo
A livello federale la Svizzera ha un Parlamento bicamerale: le Camere federali, riunite formano
l’Assemblea federale. Il Consiglio nazionale rappresenta tutto il popolo, il Consiglio degli
Stati i Cantoni, ossia gli Stati membri della Confederazione. Tale sistema sancisce i due principi
della struttura dello Stato: il principio democratico, in base al quale tutti gli aventi diritto di voto
hanno lo stesso peso, e il principio federalista, che pone tutti i Cantoni sullo stesso piano.
Consiglio degli Stati
I Cantoni sono rappresentati nel Consiglio degli Stati, detto "Camera alta", composto di 46 parlamentari:
20 Cantoni vi eleggono due parlamentari ciascuno, i sei Semicantoni soltanto uno ciascuno. In tutti i Cantoni – ad eccezione
del Cantone del Giura – i cittadini eleggono i
propri deputati secondo il sistema maggioritario.
Consiglio nazionale
Il popolo è rappresentato nel Consiglio nazionale, detto "Camera bassa", composto di 200 membri. Il numero di rappresentanti
di un Cantone (ogni Cantone è un circondario elettorale)
è proporzionale alla sua popolazione: al Cantone di Zurigo, densamente
popolato, spettano 34 seggi, mentre i Cantoni di Uri e
Glarona nonché i Semicantoni di Obwaldo, Nidwaldo,
Appenzello Esterno ed Interno hanno un solo rappresentante in
seno al Consiglio nazionale. Nei Cantoni con più di un seggio, le
elezioni sono basate sul sistema proporzionale.
Il Consiglio federale: il potere esecutivo
Il Governo della Svizzera è costituito dai sette membri del Consiglio federale, eletti per
un quadriennio dall’Assemblea federale. Il presidente della Confederazione è eletto
solo per un anno ed è «primus inter pares», ossia primo fra pari. Dirige le sedute del
Consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza.
I compiti del Consiglio federale
In qualità di massima autorità
direttiva del Paese, il Consiglio
federale è in primo luogo responsabile
dell’attività di governo.
Esso deve costantemente
• valutare la situazione risultante
dall’evoluzione nello Stato e
nella società e dagli avvenimenti
nazionali ed esteri;
• determinare gli obiettivi fondamentali
e gli strumenti dell’attività
statale;
• pianificare, coordinare e
garantire l’applicazione della
politica governativa;
• rappresentare la Confederazione
all’interno e all’esterno.
Il Consiglio federale deve inoltre
sorvegliare regolarmente e
sistematicamente l’Amministrazione
federale e garantire che
l’attività di quest’ultima sia efficiente,
legale e funzionale.
Partecipa inoltre al processo
legislativo
• dirigendo la procedura legislativa
preliminare;
• sottoponendo all’Assemblea federale
leggi e decreti federali;
• emanando ordinanze purché
ne sia autorizzato dalla Costituzione
o dalla legge.
Il Consiglio federale si riunisce di
norma una volta alla settimana,
disbrigando in media da 2000 a 2500 affari nel corso di un
anno. Oltre alle sedute straordinarie
convocate a breve scadenza
in funzione dei bisogni, il Consiglio
federale si riunisce più
volte all’anno per giornate di
riflessione consacrate a temi speciali
e complessi.
Le sedute sono presiedute dal
presidente o dal vicepresidente
in sua assenza: possono durare
da un’ora a dieci ore.
I Dipartimenti preparano gli affari,
ma il Consiglio federale decide
in modo collegiale.
I Tribunali federali: il potere giudiziario
Il Tribunale federale di Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni sociali di Lucerna costituiscono
insieme la Corte suprema della Confederazione. Come tali, a livello dei tre poteri dello Stato federale,
rappresentano il potere giudiziario accanto all’Assemblea federale (potere legislativo) e al Consiglio
federale (potere esecutivo). Le istanze giudiziarie elvetiche sono state potenziate nel 2004 con l'apertura a Bellinzona del Tribunale penale federale.
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