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Assemblea federale: il potere legislativo
A livello federale la Svizzera ha un Parlamento bicamerale: le Camere federali, riunite formano l’Assemblea federale. Il Consiglio nazionale rappresenta tutto il popolo, il Consiglio degli Stati i Cantoni, ossia gli Stati membri della Confederazione. Tale sistema sancisce i due principi della struttura dello Stato: il principio democratico, in base al quale tutti gli aventi diritto di voto hanno lo stesso peso, e il principio federalista, che pone tutti i Cantoni sullo stesso piano.

Consiglio degli Stati
Disposizione del Consiglio degli StatiI Cantoni sono rappresentati nel Consiglio degli Stati, detto "Camera alta", composto di 46 parlamentari: 20 Cantoni vi eleggono due parlamentari ciascuno, i sei Semicantoni soltanto uno ciascuno. In tutti i Cantoni – ad eccezione del Cantone del Giura – i cittadini eleggono i propri deputati secondo il sistema maggioritario.

Consiglio nazionale
Disposizione del Consiglio nazionaleIl popolo è rappresentato nel Consiglio nazionale, detto "Camera bassa", composto di 200 membri. Il numero di rappresentanti di un Cantone (ogni Cantone è un circondario elettorale) è proporzionale alla sua popolazione: al Cantone di Zurigo, densamente popolato, spettano 34 seggi, mentre i Cantoni di Uri e Glarona nonché i Semicantoni di Obwaldo, Nidwaldo, Appenzello Esterno ed Interno hanno un solo rappresentante in seno al Consiglio nazionale. Nei Cantoni con più di un seggio, le elezioni sono basate sul sistema proporzionale.

Il Consiglio federale: il potere esecutivo
Il Governo della Svizzera è costituito dai sette membri del Consiglio federale, eletti per un quadriennio dall’Assemblea federale. Il presidente della Confederazione è eletto solo per un anno ed è «primus inter pares», ossia primo fra pari. Dirige le sedute del Consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza.

I compiti del Consiglio federale
In qualità di massima autorità direttiva del Paese, il Consiglio federale è in primo luogo responsabile dell’attività di governo. Esso deve costantemente
• valutare la situazione risultante dall’evoluzione nello Stato e nella società e dagli avvenimenti nazionali ed esteri;
• determinare gli obiettivi fondamentali e gli strumenti dell’attività statale;
• pianificare, coordinare e garantire l’applicazione della politica governativa;
• rappresentare la Confederazione all’interno e all’esterno.
Il Consiglio federale deve inoltre sorvegliare regolarmente e sistematicamente l’Amministrazione federale e garantire che l’attività di quest’ultima sia efficiente, legale e funzionale. Partecipa inoltre al processo legislativo
• dirigendo la procedura legislativa preliminare;
• sottoponendo all’Assemblea federale leggi e decreti federali;
• emanando ordinanze purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
I  Consiglieri federali: Micheline Calmy-Rey; Pascal Couchepin; Moritz Leuenberger; Samuel Schmid; Christoph Blocher; Hans-Rudolf Merz; Doris Leuthard
Il Consiglio federale si riunisce di norma una volta alla settimana, disbrigando in media da 2000 a 2500 affari nel corso di un anno. Oltre alle sedute straordinarie convocate a breve scadenza in funzione dei bisogni, il Consiglio federale si riunisce più volte all’anno per giornate di riflessione consacrate a temi speciali e complessi. Le sedute sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente in sua assenza: possono durare da un’ora a dieci ore.
I Dipartimenti preparano gli affari, ma il Consiglio federale decide in modo collegiale.
I Tribunali federali: il potere giudiziario
Il Tribunale federale di Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni sociali di Lucerna costituiscono insieme la Corte suprema della Confederazione. Come tali, a livello dei tre poteri dello Stato federale, rappresentano il potere giudiziario accanto all’Assemblea federale (potere legislativo) e al Consiglio federale (potere esecutivo). Le istanze giudiziarie elvetiche sono state potenziate nel 2004 con l'apertura a Bellinzona del Tribunale penale federale.