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I poteri nel Cantone Ticino
Cartina politica del cantone TicinoL’attuale Cantone Ticino appartenne alla Confederazione svizzera dal 1515 al 1798 come terra sottomessa (i baliaggi svizzeri in Italia). Nasce come Stato autonomo nel 1803 con l’Atto di Mediazione imposto alla Svizzera da Napoleone. Dal quel momento possiede una Costituzione e poteri autonomi, comunque limitati dalla Costituzione e dalle leggi federali. Il Cantone Ticino è suddiviso in otto distretti e in 38 circoli.


Gran Consiglio: il potere legislativo
Composto di 90 membri, il Gran Consiglio è eletto ogni quattro anni in un circondario unico secondo il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale tramite circondari elettorali. Previo preavviso di una sua commissione, adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo sottopostigli dal Consiglio di Stato. Autorizza il prelevamento di imposte e tasse nonché il finanziamento delle spese. Discute e approva il bilancio preventivo annuale sottopostogli dal CdS. Esamina e approva annualmente i conti dello Stato e delle sue aziende. Procede alle nomine di sua competenza definite dalla Costituzione o dalle leggi.

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Consiglio di Stato: il potere esecutivo
Consiglieri di Stato: Marco Borradori; Gabriele Gendotti; Laura Sadis, Patrizia Pesenti; Lugi PedrazziniEletto il 1 aprile 2007 conformemente all'art. 66 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997. Il Consiglio di Stato è l'autorità governativa ed esecutiva del Cantone. È composto di cinque membri eletti direttamente dal popolo in un unico circondario con il sistema proporzionale. La sua elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Gran Consiglio ogni quattro anni. I membri del Consiglio di Stato sono sempre rieleggibili. Nessuno di essi può ricoprire contemporaneamente la carica di deputato alle Camere federali. Il Consiglio di Stato nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, che stanno in carica per un anno. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.

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Tribunali: il potere giudiziario
Nel Cantone Ticino il potere giudiziario è esercitato dai tribunali che decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che siano contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.
Tribunali civili:
Giudicatura di pace; Pretura; Tribunale d’appello.
Tribunali penali:
Pretura penale; Tribunale penale; Tribunale d’appello; Magistrato dei minorenni.
Tribunali amministrativi:
Tribunale amministrativo; Tribunale delle assicurazioni; Tribunale delle espropriazioni.

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